IMPI interscambio e mobilità nel pubblico impiego

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    Dove eravamo rimasti?

    La normativa relativa alla mobilità nella PA è una cosa troppo dinamica per cercare di fermarla in una pagina. Inoltre, se non ne si conosce la storia, diventa ancora più incomprensibile. In questo filone di notizie tutte le novità relative alla normativa generale sulla mobilità.

    Questa e' una breve interpretazione della normativa vigente in materia di mobilita' compensativa (interscambio) e di mobilita' volontaria all'interno del pubblico impiego. Laddove possibile e chiarificatore, abbiamo inserito un riferimento contenente il testo integrale degli articoli pertinenti.

     


    Mobilita' compensativa o interscambio
    La normativa di riferimento e' data dall'Art. 7 D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988; l'articolo in esame prevede la possibilita' di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purche' esista l'accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. La laconicita' della norma lascia, di fatto, ampia discrezionalita' alle amministrazioni, le quali possono stabilire l'identita' delle mansioni a proprio giudizio. In ogni caso, anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, e' sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza affinche' la pratica vada a buon fine.

    Nonostante la discrezionalita' lasciata alle amministrazioni, l'interscambio e' un ottimo sistema per coniugare le proprie esigenze personali e professionali: lo svantaggio dovuto alla perdita di una risorsa per l'amministrazione e' virtualmente nullo, o comunque ridotto al minimo; questo e' uno dei motivi per cui una pratica di mobilita' compensativa ha maggiori probabilita' di successo rispetto alla mobilita' volontaria.

    L'applicabilita' del DPCM 325/88 rispetto ai singoli CCNL di comparto, anche alla luce della posteriore contrattualizzazione del pubbligo impiego, e' ben chiarita da questa sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento: il CCNL di comparto prevale sul DPCM 325/88, ma non necessariamente in modo sfavorevole al dipendente, al contrario!

     

    Prassi da seguire
    Questa e', per sommi capi, la prassi da seguire per presentare una richiesta di mobilita' compensativa:
    • Trovare una persona di pari qualifica e profilo professionale interessata all'interscambio;
    • Spedire entrambi e contemporaneamente una lettera all'ufficio personale dell'ente in cui si desidera trasferirsi, nella quale si chiede di essere trasferiti con mobilita' e si dichiara di essere a conoscenza che l'altra persona ha a sua volta presentato analoga domanda. Puo' essere utile inserire, nel testo della lettera, i riferimenti agli articoli di legge e dei CCNL che regolano la meteria.
    • La lettera sopra descritta va spedita per conoscenza anche al proprio ente di apprtenenza.
    • Dopo gli eventuali colloqui di rito, ai quali uno o tutti e due i richiedenti possono essere chiamati, si deve sperare di avere fatto una buona impressione. Se cosi' e', l'ente presso il quale si e' presentata domanda di mobilita' scrivera' all'ente presso il quale si lavora, chiedendo la concessione del nullaosta al trasferimento.
    • A questo punto, l'ente di appartenenza dovra' rispondere concedendo o negando il nullaosta (che, per conoscenza, verra' inviato anche a voi) e vi ricordiamo che, in caso di interscambio, sara' piu' difficile negarvelo.
    • E' possibile che venga anche seguita una temporanea prassi di comando, un istituto che spesso precede i casi di mobilita', indipendentemente dall'esistenza di un interscambio.

     


    Mobilita' volontaria
    La normativa di riferimento e' data dall'Art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (integrato dall'art. 5, comma 1 - quater della Legge n. 43 del 31 marzo 2005), il quale ha semplicemente unificato il decreto legislativo nr. 29 del 03.02.93 e le successive modificazioni. In teoria questa normativa si dovrebbe applicare a tutte le amministrazioni pubbliche (Art. 1, comma 2 d.lgs 165 del 30.03.01). Come per la mobilita' compensativa, la mobilita' volontaria e' possibile anche fra comparti diversi ed e' sempre necessario il nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza. In questo caso, pero', la normativa indica una parita' di qualifica, e non di profilo professionale, lasciando aperto il campo a diverse possibili interpretazioni, soprattutto laddove i CCNL non abbiano colmato la lacuna.

    Stante la nuova classificazione del personale, non piu' diviso per qualifiche funzionali (I, II, III, ecc), bensi' per area o categoria (A, B, C, D) e livello retributivo (1, 2, 3, 4), la mobilita' dovrebbe essere permessa per la copertura di ruoli relativi alla stessa area, perlomeno all'interno del medesimo comparto, indipendentemente dalla situazione retributiva.

    ATTENZIONE: a norma dell'art. 1 co. 2 del predetto Decreto, l'istituto della mobilita' volontaria non si applica ne' all'Ente ANAS in quanto Ente Pubblico Economico, ne' alle POSTE S.p.A. in quanto Societa' per Azioni, anche se a controllo pubblico. Analogo ragionamento va seguito per i dipendenti Telecom Italia e Treni Italia.

    Come lascia trasparire la normativa, la mobilita' non e' un diritto del pubblico dipendente, quale che sia l'anzianita' di servizio. L'ultima parola resta sempre all'amministrazione di appartenenza, che puo', senza necessita' di particolari motivazioni, negarla al proprio dipendente. Tuttavia, nella prassi, se si presenta una domanda di mobilita' per interscambio si hanno ottime possibilita' di successo (la durezza di cuore dei capi ha un limite....). Di qui l'utilita' di questo servizio. Non occorre aggiungere che, qualora trovaste delle inesattezze in quanto scritto o delle aggiunte da apportare, siete vivamente pregati di comunicarcele.

    [ Pubblicato da: fabrizio (wm) ]
    [ il: 15/11/2014 alle: 20.27.06 ]
    [ Commenti: 9 ]
    [ Categoria: Normativa ]

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